(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  25 gennaio  2002,  n.  3 concernente
"Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  pluriennale  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)";
    Visto  in  particolare  l'Art.  8,  comma  46  della stessa legge
regionale   ai   sensi   del  quale  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a  concedere alle imprese artigiane contributi in misura
pari  al 50% della spesa ammissibile per l'adeguamento di strutture e
impianti   alle   normative   in   materia  di  prevenzione  incendi,
prevenzione    infortuni,    igiene    e    sicurezza   del   lavoro,
antinquinamento;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 1, concernente "testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso";
    Visto  in  particolare l'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000,
ai   sensi   del   quale   i   criteri   e   le  modalita'  ai  quali
l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per
la  concessione  di  incentivi  sono  predeterminati con regolamento,
qualora non siano gia' previsti dalla legge;
    Ritenuto  necessario  disciplinare i suddetti criteri e modalita'
nella forma regolamentate;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1479 del
7 maggio 2002;
Decreta:      E'  approvato  il  "regolamento  concernente  criteri e
modalita'  per  la  concessione  alle imprese artigiane di contributi
finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in
materia  di  prevenzione  incendi,  prevenzioni  infortuni,  igiene e
sicurezza   del  lavoro,  antinquinamento",  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 21 maggio 2002
                                TONDO