(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)"; Visto in particolare l'Art. 8, comma 46 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 1, concernente "testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"; Visto in particolare l'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentate; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1479 del 7 maggio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzioni infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 maggio 2002 TONDO